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In diritto, è
bene in senso giuridico qualsiasi entità materiale o immateriale
giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata.
Concetto di bene
nozione di bene in senso giuridico va distinta dalla nozione di bene in
senso economico; il primo concetto è infatti più ampio e ricomprende non
solo i beni in senso economico ma tutti i beni che sono tutelati
giuridicamente.
Per avere rilevanza giuridica i beni devono essere:
utili, cioè idonei a soddisfare un bisogno e capaci di arrecare utilità
all'uomo;
accessibili, cioè suscettibili di appropriazione da parte dell'uomo con
i normali mezzi a disposizione;
limitati, cioè disponibili in natura in quantità limitata rispetto ai
bisogni dell'uomo.
Ci sono cose che la natura offre in quantità, se non illimitata,
certamente superiore ai bisogni dell'uomo (la luce del sole, l'aria,
l'acqua del mare), le res communes omnium: sono cose che appartengono a
tutti o, ciò che è lo stesso, a nessuno, dal momento che nessuno ha
interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza, che ne
riservi a sé l'uso con esclusione dell'uso degli altri.
Il diritto, il quale regola rapporti fra gli uomini, nelle molteplici
manifestazioni della vita sociale, si occupa delle cose solo in quanto
esse siano materia di possibile conflitto fra gli uomini.
Sono beni, per il codice civile italiano, soltanto “le cose che possono
formare oggetto di diritti” (art. 810). La nozione giuridica di bene è,
in questo modo, reso interdipendente con il concetto di proprietà: sono
beni le cose che l'uomo ha interesse a fare proprie, a fare oggetto di
un proprio diritto, che escluda gli altri dalla loro utilizzazione.
La norma esclude anche che siano beni le cose che la legge vieti possano
formare oggetto di diritti: le cose in relazione alle quali è
legislativamente valutato come non degno di tutela l'interesse a
stabilire un rapporto di appartenenza (come, ad esempio, le parti del
corpo umano o le specie vegetali protette).
Sono beni, e in particolare beni mobili, le energie naturali, se “hanno
un valore economico” (art. 814). Il che vale a dire che esse sono beni
se rese attive dall'uomo e cedute per un dato prezzo dal produttore al
consumatore.
Per l'art. 810 sono beni le “cose”. Non ogni entità suscettibile di
formare oggetto di diritto dunque, ma solo gli oggetti materiali o
“corporali”. Questa conclusione emerge per induzione dalla disciplina
legislativa dei beni, che è disciplina delle cose suscettibili di
apprensione fisica, di materiale impossessamento. Solo per gli oggetti
materiali il possesso da parte di un soggetto esclude il possesso di
altri, la sua dominazione sulla cosa risulta incompatibile con quella di
ogni altro soggetto (le energie appaiono quali cose corporali alla
stregua del concetto che di queste avevano i Romani, ossia di cose che
digito tetigere possumus).
A questi beni, che sono trovati dal diritto, si aggiungono altri che
sono creati dal diritto (es. titoli di credito: l'interesse a stabilire
con essi un rapporto di appartenenza nasce dal valore che il diritto, e
solo il diritto attribuisce loro, riconoscendo al proprietario la
titolarità del diritto in essi menzionato).
Sono beni le cose che “possono formare oggetto di diritti”, che sono
astrattamente suscettibili di esserlo: sono beni perciò anche le cose di
nessuno (res nullius), se e in quanto possono in forza dell'occupazione
diventare oggetto di diritto e di proprietà.
Classificazioni
La nozione di bene in senso giuridico può essere distinta in differenti
categorie:
Beni immobili e beni mobili [modifica]
Una prima distinzione (rappresentante la Summa Divisio) va posta tra
beni mobili e beni immobili:
beni immobili sono il suolo e tutte le cose incorporate ad esso;
beni mobili sono tutti gli altri beni.
In una posizione intermedia tra mobili ed immobili si trovano i beni
mobili iscritti in pubblici registri. La loro legge di circolazione
presenta forti analogie con quella degli immobili (sono ad esempio
capaci di ipoteca), ma per ciò che non dispongano le norme che li
riguardano, essi sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili
(art. 815). Rientrano in questa categoria autoveicoli, navi, aeromobili.
Beni materiali e beni immateriali [modifica]
La seconda distinzione riguarda i beni in senso materiale e beni in
senso immateriale.
Sono beni materiali le cose esistenti nel mondo fisico e suscettibili di
percezione con sensi o strumenti materiali (es. un albero, un animale,
un'automobile).
Sono beni immateriali le invenzioni e le opere dell'ingegno. Il loro
studio appartiene al diritto industriale.
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